L’emergenza sanitaria e le misure restrittive adottate dal governo italiano e da governi in molte parti del mondo hanno causato in molti casi la difficoltà e/o l’impossibilità per aziende e privati di adempiere ad obbligazioni contrattuali di varia natura.
Basti pensare ai contratti di locazione commerciale, alle forniture di merci, ai contratti di viaggio.
Il diritto ci aiuta ad orientarci nella valutazione delle singole questioni ricorrendo a quanto previsto per i casi di forza maggiore, impossibilità della prestazione (sopravvenuta o temporanea, eccessiva onerosità sopravvenuta).
Lo stesso legislatore nel decreto “Cura Italia” n.18 del 17/3/2020 avendo previsto che le misure di contenimento potessero avere effetti sull’esecuzione dei contratti ha stabilito all’art. 91 che < il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c. della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati od omessi adempimenti”.
L’art. 1218 disciplina la responsabilità del debitore per l’inadempimento, l’art. 1223 il risarcimento del danno da inadempmento.
Riteniamo che in questa fase sia assolutamente preferibile un approccio collaborativo fra le parti alla ricerca di una soluzione soddisfacente per tutti nella consapevolezza che le condizioni sono assolutamente eccezionali.
Terminata l’emergenza lo studio riceve in sicurezza su appuntamento ma anche online via skype.
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