La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 23397 del 17.11.2016 ha chiarito che le cartelle esattoriali di pagamento, quando non impugnate nei termini da parte del debitore, non costituiscono un titolo giudiziale definitivo. Pertanto il termine di prescrizione delle stesse non è de plano il termine di prescrizione ordinario decennale ma differisce a seconda di quale sia il credito oggetto della cartella dovendo applicarsi il termine sostanziale qualora sia più breve del termine di prescrizione ordinario.
Cass. Civ. S.U. 23397/2016 : < Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti in ogni modo denominati di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.>
Per quanto sopra ad esempio il termine di prescrizione di una cartella esattoriale avente ad oggetto il pagamento della tassa sui rifiuti è di 5 anni (in applicazione dell’art. 2948 c.c. n.4 come ritenuto da giurisprudenza uniforme) quello di una cartella esattoriale avente ad oggetto tasse automobilistiche (bollo auto) è di tre anni (l’art. 5 del D.l. 953/82, così come modificato dall’art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86 ), di 5 anni se la cartella ha per oggetto il pagamento di una contravvenzione al codice della strada.
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