L’articolo tratta della prescrizione del pagamento dei contributi dovuti dai lavoratori autonomi per gestione separata Inps, del dies a quo della decorrenza del termine di prescrizione e del ricorso avverso gli avvisi bonari inviata dall’Inps
Ogni anno l’Inps invia ai debitori di contributi per la gestione autonoma dell’Inps avvisi bonari relativi ad omessi pagamenti per annualità indietro nel tempo.
In molti casi detti avvisi vengono inviati anche oltre il termine di prescrizione ed è pertanto possibile proporre ricorso.
Ricordiamo che il termine di prescrizione per i contributi previdenziali è di 5 anni.
E’ controverso il termine di decorrenza del credito, l’Inps ha sempre considerato che detto termine decorresse dall’ultimo giorno utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del lavoratore (solitamente settembre od ottobre, dipende dall’anno di riferimento), avverso si è sostenuto invece che il termine decorresse dalla data in cui era dovuto il versamento dei contributi, ossia dalla data fissata per il pagamento di quanto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi (giugno o luglio a seconda degli anni).
Con ordinanza nr. 9270/19 la Corte di Cassazione che ha precisato che il termine prescrizionale decorre dal giorno in cui era dovuto il pagamento dei contributi (coincidente con il giorno in cui è dovuto il pagamento della dichiarazione dei redditi) e non dal giorno ultimo in cui deve essere trasmessa la dichiarazione dei redditi annuale.
Così si legge nella citata ordinanza: “alla luce del principio affermato da questa Corte secondo cui “In tema di contributi cd. “a percentuale”, il fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva è costituito dall’avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito L. n. 233 del 1990, ex art. 1, comma 4, quand’anche l’efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento; ne consegue che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento”.
La Corte ha poi confermato detta interpretazione con successive ordinanze e sentenze (si veda da ultimo Cass. Civ. Sez. Lav. 4899/2021) , allo stato però l’Inps continua ad inviare avvisi di pagamento in molti casi in ritardo, a prescrizione oramai decorsa. Ricordiamo che la prescrizione di un credito deve essere eccepita e fatta valere dal debitore.
Per verificare se sia incontestabilmente verificato il decorso del termine di prescrizione è necessario altresì controllare se al tempo si sia o meno compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi poiché in caso di omissione l’Inps è solita eccepire la sussistenza del dolo e la conseguente sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 8) c.c.. Trattasi di eccezione su cui da ultimo è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza 8419/2021 che ha accolto la tesi dell’Inps.
Per il calcolo dell’eventuale decorso del termine di prescrizione dalle richieste pervenute dal 2020 sarà necessario considerare anche il periodo di sospensione disposto causa Covid con D.L: 18/2020.
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